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Sez. 5 - , Sentenza n. 13362 del 17/05/2019 (Rv. 654068 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | IRAP - Contributi erogati all’ATER - Esenzione generalizzata ex art. 5, comma 3, della l. n. 289 del 2005 - Esclusione - Ragioni - Aiuto di Stato - Beni utilizzati - Natura di componenti del reddito o di beni patrimoniali - Non deducibilità dei costi - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654068-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della l. n. 289 del 2005, il quale ha interpretato autenticamente l'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 446 del 1997, i contributi erogati alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale sono esclusi dalla base imponibile solo ove siano espressamente destinati dalla legge alla copertura di un componente reddituale negativo non deducibile, non essendo ammissibile un'interpretazione estensiva della norma agevolativa, la quale darebbe luogo ad un aiuto di Stato, in contrasto con gli artt. 87 e ss. del Trattato CE, stante il vantaggio economico che l'ampliamento dell'agevolazione realizzerebbe a favore di un circoscritto numero di imprese, con conseguente alterazione del regime di concorrenza, ed essendo irrilevante che i beni per i quali i contributi sono utilizzati non siano componenti del reddito, ma beni patrimoniali - la cui spesa non è deducibile - in quanto in ogni caso difetta, a monte, la correlazione del contributo ricevuto con il costo sopportato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 5 com. 3 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)