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Sez. 5 - , Ordinanza n. 25012 del 10/10/2018 (Rv. 650712 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Base imponibile - Determinazione - Componenti positivi - Contributi erogati a norma di legge - Esclusione - Contributi versati alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale fino al 31 dicembre 2002 al fine di ripianare i disavanzi di esercizio - Soggezione all'imposta - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650712-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, l'art. 5, comma 3, della l. n. 289 del 2002 ha fornito un'interpretazione autentica del disposto dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997 (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 506 del 1999), nel senso che sono esclusi dalla base imponibile i contributi pubblici erogati per l'anno di imposta solo in presenza di una esplicita previsione, nella legge istitutiva, della correlazione tra il contributo ed un componente negativo non deducibile: ne consegue che i contributi erogati (prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni), anche in epoca anteriore alla data del 31 dicembre 2002 di entrata in vigore della detta l. n. 289 del 2002, alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell'IRAP.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 506 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)