Sez. L, Sentenza n. 1783 del 15/03/1986 (Rv. 445104 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - CONSEGUIMENTO - PRESUPPOSTI - CITTADINANZA ITALIANA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RAPPORTO ASSICURATIVO CONSEGUENTE ALL'ESPLETAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO NEL TERRITORIO ITALIANO - SUFFICIENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - CONSEGUIMENTO - PRESUPPOSTI - CITTADINANZA ITALIANA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RAPPORTO ASSICURATIVO CONSEGUENTE ALL'ESPLETAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO NEL TERRITORIO ITALIANO - SUFFICIENZA.*
Nell'ordinamento previdenziale italiano la cittadinanza italiana, salvo il caso della pensione sociale obbligatoria che è espressamente limitata ai cittadini italiani residenti in Italia, non costituisce generale presupposto per il conseguimento delle prestazioni previdenziali, che trovano il loro fondamento nell'avvenuto svolgimento di un determinato rapporto assicurativo (conseguente all'espletamento di un rapporto di lavoro nel territorio italiano) fra soggetto assicurato ed ente previdenziale, secondo la previsione normativa che regola sia il versamento e l'accreditamento dei contributi, sia i requisiti ed i presupposti per ottenere la attribuzione dei relativi benefici pensionistici. (V 1145/85, mass n 439274; (V 3156/81, mass n 413724).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., DPR 31/12/1971 num. 1432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)