Sez. L, Sentenza n. 1145 del 11/02/1985 (Rv. 439274 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURA - TRATTAMENTO MINIMO PENSIONISTICO - PENSIONE EROGATA DA ENTE PREVIDENZIALE STRANIERO - CAUSA OSTATIVA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURA - TRATTAMENTO MINIMO PENSIONISTICO - PENSIONE EROGATA DA ENTE PREVIDENZIALE STRANIERO - CAUSA OSTATIVA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
La prestazione pensionistica erogata al lavoratore da un ente previdenziale straniero sulla base di una contribuzione che non sia stata cumulata a quella versata all'i.N.P.S. e della quale quindi quest'ultimo istituto non abbia tenuto conto al fine di attribuirgli un trattamento pensionistico, non rientra tra quelle previste dall'art. 2 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 come ostative all'erogazione dell'integrazione al minimo di legge giacché tale adeguamento viene meno soltanto nel caso in cui detto minimo sia comunque assicurato dal sistema pensionistico obbligatorio dello stato e non anche quando il pensionato percepisca altre forme di reddito aventi causa e natura diverse. (Conf 3845/84, mass n 435799; (Conf 3156/81, mass n 413724; (Conf 307/81, mass n 410747; (Conf 4767/79, mass n 401359).*
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)