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Sez. L, Sentenza n. 10441 del 08/05/2007 (Rv. 596579 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Responsabilità per violazione del precetto di cui all'art. 2087 cod. civ. - Natura contrattuale - Configurabilità - Prova liberatoria - Onere a carico del datore di lavoro.
Stato
decisa il 2007-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596579-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale e, pertanto, applicandosi l'art. 1218 cod. civ., una volta provato l'inadempimento consistente nell'inesatta esecuzione della prestazione di sicurezza (nella specie dovuta alla mancata predisposizione di misure di sicurezza individuali e nell'attenta sorveglianza perché le stesse venissero in concreto attuate, imponendo a tutti l'uso di tali misure) nonché la correlazione fra tale inadempimento ed il danno, la prova che tutto era stato approntato ai fini dell'osservanza del precetto del suddetto art. 2087 cod. civ. e che gli esiti dannosi erano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile deve essere fornita dal datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)