Sez. L, Sentenza n. 4184 del 24/02/2006 (Rv. 587302 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Responsabilità per violazione del precetto di cui all'art. 2087 cod. civ. - Natura contrattuale - Configurabilità - Prova liberatoria - Onere a carico del datore di lavoro.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale e, pertanto, applicandosi l'art. 1218 cod. civ., una volta provato l'inadempimento (nella specie consistente nell'inesatta esecuzione della prestazione di sicurezza dovuta all'assenza del soggetto ausiliario che avrebbe avuto l'obbligo di controllare le operazioni) e il danno, la prova che tutto era stato predisposto per il rispetto del precetto del suddetto art. 2087 cod. civ. e che gli esiti dannosi erano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile deve essere fornita dal datore di lavoro, restando a suo carico il fatto ignoto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)