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Sez. L, Sentenza n. 9817 del 14/04/2008 (Rv. 602899 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Responsabilità ex art. 2087 cod. civ. - Configurabilità - Natura contrattuale - Fondamento - Conseguenze - Ripartizione degli oneri probatori negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. - Contenuto dell'onere incombente, rispettivamente, sul lavoratore e sul datore di lavoro - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602899-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

La responsabilità ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 cod. civ.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, sicché il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ. sull'inadempimento delle obbligazioni. Ne consegue che il lavoratore deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro addebitando alla esclusiva colpa del lavoratore, tenuto ad una particolare diligenza nella sua qualità di caposquadra, l'infortunio occorso al medesimo - il quale, per evitare di essere investito da una cassaforma per il getto di calcestruzzo che i colleghi di lavoro avevano, nel turno lavorativo precedente, male agganciata, si lanciava nella scarpata sottostante riportando gravissime lesioni permanenti - senza considerare adeguatamente quale incidenza causale avessero avuto talune concorrenti circostanze, tra cui la condotta posta in essere dai suddetti colleghi di lavoro e quella del dirigente che presidiava il teatro lavorativo, del cui operato il datore è tenuto a rispondere ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., nonché l'altezza alla quale lavorava l'infortunato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)