Sez. 1 - , Ordinanza n. 652 del 12/01/2018 (Rv. 646796 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Provvedimento di sospensione - Revocabilità - Esclusione - Sentenza penale di primo grado in giudizio pregiudiziale - Mancata contestazione della definitività - Irrilevanza - Passaggio in giudicato della sentenza - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Il provvedimento che dispone la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. non è revocabile dal giudice, a pena di nullità dei successivi atti del procedimento e della sentenza che lo definisca, prima del passaggio in giudicato della sentenza sulla controversia pregiudiziale, sicché, in caso di procedimento penale concluso in primo grado senza accertamento di responsabilità, è onere della parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio civile documentarne il passaggio in giudicato, nelle forme dell'art. 124 disp. att. c.p.c., essendo irrilevante che la controparte non abbia contestato la definitività della sentenza sulla pregiudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 295, Cod. Civ. art. 297 com. 1, Cod. Civ. art. 298 com. 1, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)