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Sez. L, Sentenza n. 6683 del 07/12/1982 (Rv. 424315 - 01)

PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO - STATUTO - INTERPRETAZIONE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA PREVISIONE STATUTARIA DELLA "ASSENZA" DEL PRESIDENTE, RITENUTA COMPRENSIVA DI QUELLA DELLA "VACANZA" DELLA CARICA.*
Stato
decisa il 1982-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424315-01

PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO - STATUTO - INTERPRETAZIONE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA PREVISIONE STATUTARIA DELLA "ASSENZA" DEL PRESIDENTE, RITENUTA COMPRENSIVA DI QUELLA DELLA "VACANZA" DELLA CARICA.*

L'interpretazione delle clausole statutarie di un'associazione non riconosciuta è riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in Sede di legittimità, se sostenuto da motivazione aderente ai criteri legali di ermeneutica contrattuale, dettati dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., ed immune da vizi. (nella specie, la sentenza impugnata aveva ritenuto che l'"assenza" del Presidente del Club promotore del giudizio, con riferimento alla quale l'art. 44 dello statuto prevedeva l'attribuzione del potere di rappresentanza al vicepresidente, fosse comprensiva anche dell'ipotesi, non espressamente contemplata, della "vacanza" della carica. La S.C. ha giudicato corretta tale interpretazione, ritenendo, conseguentemente, non invocabile l'art. 78 cod. proc. civ., che prevede la nomina di un curatore speciale nel caso in cui manchi la persona cui spetta la rappresentanza).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)