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Sez. 1, Sentenza n. 8435 del 21/06/2000 (Rv. 537874 - 01)

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - IN GENERE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) | Statuto e atto costitutivo - Natura - Conseguenze - Interpretazione - Attività del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2000-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537874-01

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - IN GENERE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO)

Lo statuto e l'atto costitutivo di un'associazione non riconosciuta costituiscono espressione di autonomia negoziale, nell'ambito di un fenomeno (quello associativo) in cui il perseguimento di comuni interessi costituisce oggetto di un impegno contrattualmente assunto dai singoli associati; ne consegue che l'interpretazione dei suddetti atti è soggetta alla disciplina prevista per i contratti e che l'accertamento della volontà degli stipulanti costituisce indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)