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Sez. 1, Sentenza n. 11046 del 10/11/1997 (Rv. 509685 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Associazione italiana podologi - Statuto - Natura negoziale - Censurabilità in sede di legittimità della relativa interpretazione da parte del giudice di merito - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509685-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

Lo statuto dell'associazione nazionale podologi (ente di diritto privato) ha natura indiscutibilmente negoziale, e la sua interpretazione, da parte del giudice di merito, è censurabile, in sede di legittimità, soltanto per difetto di motivazione o per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale previste dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. (nella specie, la corte territoriale, nell'escludere che lo statuto "de quo" contenesse una deroga al disposto di cui all'art. 24 cod. civ. in tema di organi competenti a decidere sulla espulsione agli appartenenti all'associazione, aveva ritenuto che l'art. 8 del detto statuto - secondo il quale le decisioni per le controversie tra soci ed associazioni erano rimesse alla valutazione finale del consiglio direttivo - non fosse applicabile anche all'ipotesi dell'espulsione, in considerazione della "tipicità" di tale sanzione, richiamando, a conforto di tale interpretazione, il disposto del precedente art. 3, contenente espressa previsione della sanzione della espulsione per i soli atti "contrari alle finalità all'associazione". La S.C., nel confermare tale decisione, ha enunciato il principio di diritto di cui in massima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 24, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)