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Sez. 2, Sentenza n. 2885 del 13/10/1971 (Rv. 354110 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - INFERMITA PLURIME - MISURA DELLA RIDUZIONE DELLE CAPACITA DI GUADAGNO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1971-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354110-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - INFERMITA PLURIME - MISURA DELLA RIDUZIONE DELLE CAPACITA DI GUADAGNO - CRITERI.*

Quando l'assicurato risulti affetto da piu infermita, la misura della riduzione della capacita di guadagno deve essere determinata attraverso una valutazione complessiva dello stato invalidante con riferimento alla sua incidenza sull'attivita dell'assicurato e su ogni altra attivita a cui, tenuto conto dell'eta, condizioni ed attitudini del soggetto, questi potrebbe svolgerla senza esporre ad ulteriore pregiudizio la propria salute. Il giudizio sintetico e globale all'uopo demandato al giudice di merito deve basarsi sull'intero quadro clinico evidenziato dagli accertamenti medico legali in tutte le sue componenti, anche perche rispetto a ciascuna di esse puo determinarsi una differente incidenza dei cosiddetti fattori addiettizi soggettivi (eta ed attitudini) ed estrinseci ambientali che influiscono, tanto positivamente quanto negativamente, sulla possibilita che l'assicurato utilizzi con continuita e senza usura, le residue energie nella propria o in una diversa, ma altrettanto confacente, attivita lavorativa, si da conseguire un guadagno superiore al terzo di quello ordinario. (V 2341'70; mass n 348544).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)