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Sez. 2, Sentenza n. 1725 del 14/06/1973 (Rv. 364663 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - PLURALITA DI INFERMITA - VALUTAZIONE COMPLESSIVA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-06-14
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364663-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - PLURALITA DI INFERMITA - VALUTAZIONE COMPLESSIVA - NECESSITA.*

Quando l'assicurato risulti affetto da piu infermita, la misura della riduzione della capacita di guadagno deve essere determinata attraverso la valutazione complessiva dello stato invalidante con riferimento alla sua incidenza sull'attivita dell'assicurato e su ogni altra attivita che questi potrebbe svolgere senza esporre ad ulteriore pregiudizio la propria salute. (Conf 2885/71, mass n 354110).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)