Sez. 3, Sentenza n. 2341 del 10/11/1970 (Rv. 348544 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - INFERMITA PLURIME - VALUTAZIONE GLOBALE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - INFERMITA PLURIME - VALUTAZIONE GLOBALE.*
La riduzione della capacita di guadagno, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita, deve essere valutata in relazione alle concrete possibilita di esplicazione di attivita lavorative, consentita all'assicurato dalle sue effettive condizioni psico fisiche. Ai fini di tale valutazione non puo, quindi, ritenersi sufficiente una enunciazione astratta e teorica sulla sintomatologia di ciascuna malattia, prescindendo dalle conseguenze che esse, per il loro concorso, determinano nel soggetto, ne puo essere esaminata o analizzata separatamente l'entita di ciascuna delle infermita accertate, per desumere il grado di invalidita dalla somma aritmetica delle minorazioni derivanti da ciascuna di esse ma deve procedersi ad un esame unitario e globale delle malattie denunciate, onde determinare la concreta incidenza che dal loro insieme deriva sulla capacita del soggetto di impiegare le proprie energie nell'attivita di lavoro alla quale egli sia genericamente o specificamente idoneo.*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)