Sez. 5, Sentenza n. 5270 del 15/03/2004 (Rv. 571180 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rinuncia al ricorso - Forma - Dichiarazione a verbale in sede di udienza pubblica - Validità - Funzionario rappresentante dell'ufficio - Potere di rinunciare al ricorso in appello - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, premesso che, in sede di pubblica udienza, non è in linea di principio vietato alle parti di rendere dichiarazioni di rinuncia in ordine alla materia del contendere nella forma della dichiarazione a verbale, al funzionario rappresentante dell'amministrazione finanziaria deve essere riconosciuto il potere di rinunciare, in detta sede, al ricorso in appello proposto dall'ufficio, anche in assenza di delega specifica al riguardo - con conseguente legittimità, in caso di accettazione della rinuncia da parte del contribuente, della dichiarazione di estinzione del processo ex art. 44 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 -, atteso il rilievo esterno da attribuire all'attività del funzionario rispetto alle parti con cui entra in relazione, anche in considerazione dei principi di collaborazione e buona fede tra contribuente e fisco sanciti dall'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 44, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)