Sez. 5, Sentenza n. 305 del 11/01/2006 (Rv. 586259 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rinuncia all'appello - Dichiarazione in udienza del funzionario rappresentante dell'ufficio - Validità ed efficacia - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la rinuncia all'appello, formulata in sede di udienza dal funzionario nella cui persona sta in giudizio l'ufficio finanziario, è pienamente valida ed efficace in quanto atto direttamente riferibile all'ufficio stesso, non essendo configurabile in materia l'istituto della rappresentanza volontaria e dovendosi altresì ritenere, nei rapporti esterni, e quindi nei confronti del giudice e della parte privata, che il funzionario agisca in base a legittima investitura del potere esercitato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)