Sez. 6, Sentenza n. 1305 del 06/11/1997 Ud. (dep. 04/02/1998) Rv. 210440 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Modifiche o aggiunte successive alla formazione del documento - Falso - Configurabilità - Intento di stabilire la verità effettuale - Rilevanza - Esclusione - Ragione - Fattispecie di verbale di udienza.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI
Le modifiche o le aggiunte in un atto pubblico (nella specie, il verbale di udienza), dopo che esso è stato formato, integrano un falso punibile ai sensi dell'art. 476 cod. pen., pur quando il soggetto abbia agito per stabilire la verità effettuale. Infatti, l'alterazione compiuta nel senso della verità determina pur sempre una modificazione della verità documentale in quanto, per effetto dell'aggiunta postuma, l'atto viene a rappresentare e documentare fatti diversi da quelli che rappresentava e documentava nel suo tenore originario, sicché viene leso l'interesse a che non sia menomato il credito attribuito dall'ordinamento giuridico agli atti pubblici.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)