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Sez. 3, Sentenza n. 11071 del 15/07/2003 (Rv. 565101 - 01)

REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - ORGANI DELLA REGIONE - GIUNTA REGIONALE (FUNZIONI E RESPONSABILITÀ) - IN GENERE | Regione Calabria - Statuto regionale approvato con legge n. 519 del 1971 - Attribuzione alla giunta regionale del potere di deliberare in materia di liti attive e passive - Conseguenze - Legge reg. n. 7 del 1996 - Interpretazione conforme allo Statuto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565101-01

REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - ORGANI DELLA REGIONE - GIUNTA REGIONALE (FUNZIONI E RESPONSABILITÀ) - IN GENERE

L'art. 28 della legge della Regione Calabria 13 maggio 1996, n. 7 - recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della giunta regionale e sulla dirigenza regionale" -, là dove, all'art. 28, tra i "compiti e responsabilità del dirigente con funzioni di dirigente generale", gli attribuisce la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione regionale nel settore di competenza del dipartimento ed i corrispondenti poteri di conciliare e transigere, deve essere interpretato - in conformità allo Statuto regionale approvato con legge 28 luglio 1971, n. 519 - nel senso che la Regione Calabria, fintantoché non modifica lo Statuto (a norma dell'art. 123 Cost., come sostituito dall'art. 3 della legge cost. 22 novembre 1999, n. 1), può promuovere le liti o resistervi soltanto previa autorizzazione della giunta regionale, come prescritto dall'art. 27, lett. f), dello Statuto medesimo (nella fattispecie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla Regione Calabria previo decreto del dirigente generale dell'avvocatura regionale, anziché previa delibera della giunta regionale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 123, Legge Cost. 22/11/1999 num. 1 CORTE COST., Legge 28/07/1971 num. 519 art. 27, Legge Reg. Calabria 13/05/1996 num. 7 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)