Sez. L, Sentenza n. 23321 del 15/12/2004 (Rv. 578185 - 01)
REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - ORGANI DELLA REGIONE - GIUNTA REGIONALE (FUNZIONI E RESPONSABILITÀ) - IN GENERE | Rappresentanza in giudizio - Competenza dei dirigenti generali ex art. 16 D.Lgs. n. 29/1993 - Insussistenza in mancanza di adeguamento dello statuto - Regione Calabria - Statuto regionale approvato con legge n. 519 del 1971 - Attribuzione alla giunta regionale del potere di deliberare in materia di liti attive e passive - Conseguenze - Fattispecie.
REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - ORGANI DELLA REGIONE - GIUNTA REGIONALE (FUNZIONI E RESPONSABILITÀ) - IN GENERE
La regola dettata dall'art. 16, primo comma, lett. f) del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 - secondo cui "i dirigenti generali promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere" - non ha diretta applicazione nei confronti delle Regioni a statuto ordinario e necessita, per essere ivi operante, di adeguamento del rispettivo statuto alla medesima disposizione. Ne consegue che la Regione Calabria, finché non modifica l'art. 27, lett. f) del proprio Statuto, approvato con legge della Repubblica 28 luglio 1971, n. 519 (con le procedure ora previste dall'art. 123, secondo comma, Cost., nel testo sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1), non può delegare al dirigente dell'avvocatura regionale la competenza a deliberare sulle liti attive e passive che, per statuto, spetta alla Giunta regionale. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata in quanto ha ritenuto inammissibile l'appello deliberato dal dirigente dell'avvocatura regionale in luogo della giunta regionale).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 123 com. 2, Legge Cost. 22/11/1999 num. 1 art. 3, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 all. F art. 16 com. 1, Legge 28/07/1971 num. 519 all. F art. 27 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)