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Sez. U, Sentenza n. 10371 del 08/05/2007 (Rv. 596405 - 01)

REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - ORGANI DELLA REGIONE - GIUNTA REGIONALE (FUNZIONI E RESPONSABILITÀ) - IN GENERE | Rappresentanza in giudizio - Competenza dei dirigenti generali ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 29 del 1993 - Insussistenza in mancanza di adeguamento dello Statuto - Regione Calabria - Statuto regionale approvato con legge n. 519 del 1971 - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di deliberare in materia di liti attive e passive - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596405-01

REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - ORGANI DELLA REGIONE - GIUNTA REGIONALE (FUNZIONI E RESPONSABILITÀ) - IN GENERE

La regola dettata dall'art. 16 lett. f) del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, per cui i dirigenti generali "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere", non è applicabile alle Regioni, ma solo alle Amministrazioni statali (in virtù dell'art. 8 del d.lgs. n. 80 del 1998) né, con riferimento alla Regione Calabria, può scaturire tale estensione dalla legge reg. n. 7 del 13 maggio 1996, che conferisce ai dirigenti la rappresentanza in giudizio ed il potere di conciliare e transigere, ma non il potere di promuovere e resistere alle liti. Conseguentemente, la suddetta Regione, fino a quando non modifica lo Statuto (a norma dell'art. 123 Cost., come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1), è legittimata a promuovere le liti o resistervi soltanto previa autorizzazione della Giunta regionale, come prescritto dall'art. 27, lett. f), dello Statuto medesimo. (Nella specie, tuttavia, la S.C., rigettando il relativo motivo di ricorso, ha rilevato la validità dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e dell'atto di appello sottoscritti dal presidente della Giunta regionale, sulla base di delibera del dirigente dell'avvocatura regionale che trovava il suo fondamento in altra apposita delibera preventiva della stessa Giunta, alla quale si sarebbe dovuto attribuire non già il valore di ratifica bensì quello di legittimo atto di conferimento dei poteri al predetto dirigente, come tale riconducibile al disposto del citato art. 27 lett. f) della legge n. 519 del 1971, dovendosi ricomprendere nella relativa formula, attributiva del potere alla Giunta di deliberare in materia di liti attive e passive, anche la facoltà della stessa Giunta di conferire ad altri il potere in tal senso).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 123 com. 2, Legge Cost. 22/11/1999 num. 1 art. 3, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 8, Legge 28/07/1971 num. 519 art. 27, Legge Reg. Calabria 13/05/1996 num. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)