Sez. L, Sentenza n. 12488 del 17/06/2015 (Rv. 635860 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO | Dipendenti con massima anzianità contributiva al 31 dicembre 2011 - Risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 - Legittimità - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO
In tema di collocamento a riposo d'ufficio nel lavoro pubblico contrattualizzato, qualora il dipendente, alla data del 31 dicembre 2011, abbia maturato i requisiti dei 65 anni di età ovvero di 40 anni di contribuzione ovvero, ancora, abbia raggiunto "quota 96" ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), della legge 23 aosto 2004, n. 243, come novellato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, trova applicazione il regime pensionistico previgente alla riforma attuata con l'art. 24 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge 22 dicembre 2011, n. 214, come interpretato dall'art. 2, commi 4 e 5, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, conv. in legge 30 ottobre 2013, n. 125, sicché è legittima la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72, comma 11, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in legge 6 agosto 2008, n. 133.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 72 com. 11 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 214 art. 24, Decreto Legge 31/08/2013 num. 101 art. 2, Legge 23/08/2004 num. 243 art. 1 com. 6 lett. C CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 247 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/10/2013 num. 125 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)