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Sez. 2, Sentenza n. 1094 del 22/03/1975 (Rv. 374515 - 01)

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - NATURA - DIRITTI DEI VICINI - IMPREGIUDICABILITA - LICENZA DI COSTRUZIONE IN APPOGGIO O IN ADERENZA - RILASCIO - POTERE DI ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DELL'INAMMISSIBILITA DELLE COSTRUZIONI IN APPOGGIO O IN ADERENZA IN BASE AL REGOLAMENTO EDILIZIO LOCALE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374515-01

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - NATURA - DIRITTI DEI VICINI - IMPREGIUDICABILITA - LICENZA DI COSTRUZIONE IN APPOGGIO O IN ADERENZA - RILASCIO - POTERE DI ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DELL'INAMMISSIBILITA DELLE COSTRUZIONI IN APPOGGIO O IN ADERENZA IN BASE AL REGOLAMENTO EDILIZIO LOCALE - SUSSISTENZA.*

La licenza di costruzione, in quanto autorizzazione amministrativa, inerisce al rapporto tra pubblica amministrazione e proprietario che vuole costruire e non puo incidere sui rapporti tra quest'ultimo e i vicini, i cui diritti non possono mai essere pregiudicati. Ne consegue che il rilascio di una licenza edilizia che consenta di costruire in appoggio o in aderenza non puo mai essere intesa come atto di interpretazione autentica del regolamento edilizio e non puo percio precludere al giudice di pervenire alla conclusione che il regolamento edilizio locale, vietando inderogabilmente ai proprietari confinanti di costruire fino a una determinata distanza dal confine, impedisca l'applicazione della disciplina della prevenzione contenuta nel codice civile e, conseguentemente, proibisca le costruzioni in appoggio o in aderenza. (Conf 2472/73, mass n 365890; 1550/73, mass n 364359).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)