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Sez. 2, Sentenza n. 4208 del 06/05/1987 (Rv. 452965 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - IN GENERE - MANCANZA O DIFFORMITÀ DELLA COSTRUZIONE - RAPPORTI TRA PRIVATI - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - ESECUZIONE DELLA COSTRUZIONE IN CONFORMITÀ DELLA LICENZA O CONCESSIONE - VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL CODICE CIVILE - COMPATIBILITÀ - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452965-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - IN GENERE - MANCANZA O DIFFORMITÀ DELLA COSTRUZIONE - RAPPORTI TRA PRIVATI - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - ESECUZIONE DELLA COSTRUZIONE IN CONFORMITÀ DELLA LICENZA O CONCESSIONE - VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL CODICE CIVILE - COMPATIBILITÀ - SUSSISTENZA.*

La Rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, dato che il conflitto tra proprietari, interessati in senso opposto alla costruzione, va risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che la disciplinano, tra le quali non possono comprendersi quelle di cui agli artt. 31 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e 4 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, concernenti rispettivamente la licenza e la concessione per costruire, norme, queste, che riguardano solo l'aspetto formale dell'attività costruttiva e non contengono "regole da osservarsi nelle costruzioni", come richiesto dall'art. 871 cod. civ.. pertanto, come è irrilevante la Mancanza di licenza o concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del cod. civ. e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così l'avere eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sè la violazione di dette prescrizioni e, quindi, il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento del danno. (V 2402/86, mass n 445521; (V 5169/85, mass n 442477; (V 2230/85, mass n 440113; (V 1094/75, mass n 374515).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)