Sez. 1, Sentenza n. 9996 del 06/12/1986 Ud. (dep. 23/09/1987) Rv. 176696 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - AMMISSIONE - DIRITTO ALLA PROVA - SUSSISTENZA - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - LIMITI.*
PROVA PENALE - IN GENERE - AMMISSIONE - DIRITTO ALLA PROVA - SUSSISTENZA - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - LIMITI.*
L'imputato deve essere posto in grado di far valere, nel corso del procedimento, una diversa lettura del fatto prospettato dall'accusa, per quel che concerne sia il suo accertamento che il suo apprezzamento - e questa esigenza è fondamentale perché un processo possa ritenersi "giusto" - ma, una volta che questa esigenza risulti soddisfatta ed il giudice, esaminate le risultanze processuali, abbia enunciato, attraverso adeguata e logica motivazione, quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del suo convincimento, in modo che risulti l' "iter" logico seguito per addivenire alla decisione adottata (la quale non deve lasciar spazio per altra valida alternativa, anche in ordine a quelle deduzioni difensive con le quali si prospetti una diversa ricostruzione e valutazione del fatto, che pur non essendo state in motivazione espressamente confutate, siano con esse incompatibili e devono, pertanto, ritenersi implicitamente disattese), tale decisione non può essere investita della censura di Mancanza o di contraddittorietà della motivazione, ovvero dell'omesso esame di circostanze decisive al fine del giudizio. (Conf mass n 169249).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 04/11/1950 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)