diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4809 del 11/03/1985 Ud. (dep. 16/05/1985) Rv. 169249 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - AMMISSIONE - DIRITTO ALLA PROVA - SUSSISTENZA - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169249-01

PROVA PENALE - IN GENERE - AMMISSIONE - DIRITTO ALLA PROVA - SUSSISTENZA - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - LIMITI.*

L'imputato deve essere posto in grado di far valere, nel corso del procedimento, una diversa "lettura" del fatto prospettato dalla accusa, per quel che concerne sia il suo apprezzamento che il suo accertamento - e questa esigenza è fondamentale perché il processo possa ritenersi "giusto", ai sensi dell'art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo - ma, una volta che questa esigenza risulti soddisfatta ed il giudice, esaminate le risultanze processuali, abbia enunciato, attraverso adeguata e logica motivazione, quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del suo convincimento, in modo che risulti l'iter logico seguito per addivenire alla decisione adottata (la quale non deve lasciar spazio ad altra valida alternativa, anche in ordine a quelle deduzioni difensive con le quali si prospetti una diversa ricostruzione o valutazione del fatto, che pur non essendo state in motivazione espressamente confutate, siano con essa incompatibili e devono, pertanto, ritenersi implicitamente disattese), la decisione stessa non può essere investita dalla censura di Mancanza o di contraddittorietà della motivazione. (V mass n 166199; (V mass n 166218; (Conf mass n 167143).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524, Tratt. Internaz. 04/11/1950 num. 6, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)