Sez. 5, Sentenza n. 4723 del 28/03/2003 (Rv. 561564 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Avviso di liquidazione - Contenuto - Requisiti - Determinazione dell'imposta sulla base dei valori dichiarati - Senza rettifica dei valori - Aliquota applicabile - Unicità - Mancata indicazione "delle aliquote applicate" - Nullità dell'atto - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
Il principio, univocamente affermato tanto in tema di imposte indirette che di imposte dirette, secondo il quale la mancata indicazione delle aliquote negli avvisi di accertamento e di rettifica ne comporta la nullità, non trova applicazione qualora ricorra il caso di avviso di liquidazione senza rettifica dei valori dichiarati, e sia unica l'aliquota applicabile, ai sensi dell'art. 17, comma settimo, D.Lgs. n. 504 del 1992 (Fattispecie in tema di aumento di capitale mediante conferimento di somme di denaro e immobili).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 17 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)