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Sez. 5, Sentenza n. 15834 del 12/07/2006 (Rv. 591750 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO | Avviso di accertamento ai fini IRPEF - Aliquota minima e massima applicata - Mera indicazione - Nullità dell'accertamento - Condizioni - Tabella delle aliquote allegata ad un testo normativo di non immediata applicazione - Generico richiamo - Insufficienza - Fattispecie di ritenuta insussistenza della nullità.
Stato
decisa il 2006-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591750-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO

L'avviso di accertamento ai fini IRPEF, il quale contenga solo l'indicazione dell'aliquota minima e massima applicata, viola il principio di precisione e chiarezza delle "indicazioni" che è alla base del precetto dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed incorre, pertanto, nella sanzione di nullità disposta dal comma terzo dello stesso articolo, solo se contemplante un richiamo insoddisfacente a tabella delle aliquote allegata a testo normativo di non immediata applicazione, o perché integrata da altra norma o perché modificata da successiva norma a sua volta non richiamata nell'avviso. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto immune da censura la sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice d'appello aveva ritenuto non rilevante, ai fini della validità dell'accertamento, la mancata indicazione dell'aliquota applicata, per essere la stessa comunque desumibile dal contribuente in forza degli elementi in suo possesso: affermazione a fronte della quale sarebbe stato onere del ricorrente indicare le ragioni per le quali, sulla base dei dati riportati nell'atto, egli non sarebbe pervenuto all'immediata ed agevole individuazione dell'aliquota stessa).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)