Sez. 5, Sentenza n. 12393 del 22/08/2002 (Rv. 557028 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Avviso di liquidazione - Contenuto - Requisiti - Determinazione dell'imposta sulla base dei valori dichiarati - Senza rettifica dei valori - Aliquota applicabile - Unicità - Mancata indicazione "delle aliquote applicate" - Nullità dell'atto - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
Il principio, univocamente affermato tanto in tema di imposte indirette che di imposte dirette, secondo il quale la mancata indicazione delle aliquote negli avvisi di accertamento e di rettifica ne comporta la nullità, non trova applicazione qualora ricorra il caso di avviso di liquidazione senza rettifica dei valori dichiarati, e sia unica l'aliquota applicabile. (Nella specie, è stato escluso fosse affetto da nullità l'avviso di liquidazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili - relativo all'atto di aumento di capitale di una società per azioni mediante conferimento di immobile -, che pure, secondo quanto previsto in generale dall'art. 52, comma secondo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come sostituito dal comma centotrentacinquesimo dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in tema di imposta sul registro, ma applicabile all'INVIM in forza del rinvio operato dall'art. 31 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.643, "deve contenere" "l'indicazione delle aliquote applicate", in quanto, da una parte l'aliquota applicabile, a norma dell'art. 17, comma settimo, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, è unica, e, dall'altro, con l'atto impugnato l'ufficio non aveva accertato una maggiore imposta, ma si era limitato a liquidarne il "quantum" sulla base dei valori indicati dalle parti).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 135 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 31 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 17 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)