diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 288 del 31/01/1967 (Rv. 326092 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - FORMULA - MODIFICAZIONI DA PARTE DEL GIURANTE - PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO DECISORIO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326092-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - FORMULA - MODIFICAZIONI DA PARTE DEL GIURANTE - PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO DECISORIO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il giuramento decisorio deve ritenersi prestato quando il giurante abbia apportato alla formula aggiunte o varianti che non ne alterino il contenuto sostanziale in relazione al fine cui tende. Lo stabilire, nel caso che siano state apportate dal giurante aggiunte o varianti alla formula del giuramento deferitogli, se questo debba considerarsi prestato oppure no, costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in Cassazione, ove la statuizione emessa al riguardo del giudice di merito sia sorretta da una motivazione scevra da errori logici o giuridici. (Conf. 3213-63, 2941-63, 461-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 238 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)