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Sez. 4 - , Sentenza n. 17247 del 14/03/2019 Cc. (dep. 19/04/2019) Rv. 276364 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Criteri di valutazione - Applicabilità dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276364-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma 1-bis, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)