Sez. 4, Sentenza n. 118 del 28/10/2005 Cc. (dep. 05/01/2006) Rv. 232627 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - condizioni di applicabilità - gravi indizi di colpevolezza | Gravità - Sufficienza - Fondamento.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - condizioni di applicabilità - gravi indizi di colpevolezza
Ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273 comma primo bis cod. proc. pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell'art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio "de libertate", non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti nel giudizio di merito.
Riferimenti normativi: Legge 01/03/2001 num. 63 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)