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Sez. 1, Sentenza n. 20293 del 08/05/2008 Cc. (dep. 21/05/2008) Rv. 239996 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Revoca di diritto in appello su impugnazione del solo imputato - Legittimità - Ragione.
Stato
decisa il 2008-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239996-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Poiché la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa, i suoi effetti risalgono al momento in cui si è verificata la condizione che l'abbia determinata, anche prima della pronuncia giudiziale e indipendentemente da essa. Ne consegue che non viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che nel giudizio di cognizione dichiari la revoca di diritto del beneficio, anche su appello del solo imputato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)