Sez. 1, Sentenza n. 13011 del 11/03/2005 Ud. (dep. 07/04/2005) Rv. 231256 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Revoca in appello - Possibilità - Condizioni - Limiti.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
Il provedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena nei casi previsti dall'art. 168 comma primo nn. 1 e 2, e comma quarto cod. pen. ha natura dichiarativa in quanto, non richiedendo una valutazione di natura discrezionale, determina automatici effetti di diritto sostanziale. Ne consegue che il giudice (nella specie la Corte di appello), svolgendo un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale, non incore nel divieto di "reformatio in peius" qualora, in mancanza dell'appello del P.M., proceda alla revoca del beneficio concesso in violazione della legge dal giudice di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Legge 26/03/2001 num. 128 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)