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Sez. 1, Sentenza n. 20361 del 29/05/2026 Cc. (dep. 03/06/2026) Rv. 290144-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena - Violazione dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - Cause ostative intervenute dopo il giudizio di primo grado e non valutate dal giudice d'appello per difetto di devoluzione - Revoca in fase esecutiva - Legittimità.
Stato
decisa il 2026-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290144-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI

In tema di sospensione condizionale della pena, è consentito al giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di revoca ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, comma terzo, cod. pen., in relazione all'art. 164, ultimo comma, cod. pen., valutare l'esistenza di cause ostative alla concessione del beneficio, intervenute successivamente alla sentenza di primo grado e prima della decisione di appello, delle quali il giudice di secondo grado non abbia potuto tenere conto per difetto di devoluzione sul punto.

Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)