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Sez. 2, Sentenza n. 12491 del 04/12/1995 (Rv. 494929 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE | Distanza inferiore ad un metro - Presunzione assoluta di dannosità - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494929-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE

L'art. 889 cod. civ. (il quale prescrive la distanza legale minima di un metro tra il confine ed i tubi d'acqua pura o lurida, e loro diramazioni)pone una presunzione assoluta di dannosità della condotta in caso di distanza inferiore ad un metro. Ne consegue che l'applicabilità di detta norma prescinde da ogni indagine circa la assenza, in concreto, di una potenzialità dannosa della condotta posta a distanza inferiore a quella legale (nella specie, è stata confermata la sentenza del giudice di merito il quale aveva ritenuto irrilevante la circostanza che la tubazione fosse dotata di dispositivi idonei ad impedire infiltrazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)