Sez. 2, Sentenza n. 6059 del 16/11/1981 (Rv. 416847 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUE - APERTURA DI NUOVE SORGENTI - DISTANZE PRESCRITTE DALL'ART. 891 COD. CIV. - OSSERVANZA - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONI - APERTURA DI POZZI DI ACQUA VIVA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
PROPRIETÀ - ACQUE - APERTURA DI NUOVE SORGENTI - DISTANZE PRESCRITTE DALL'ART. 891 COD. CIV. - OSSERVANZA - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONI - APERTURA DI POZZI DI ACQUA VIVA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Il richiamo alle distanze prescritte dall'art. 891 cod. civ. per i canali ed i fossi, contenuto nel successivo art. 911 in relazione all'apertura di nuove sorgenti, va interpretato nel senso che tali distanze non debbono essere osservate sempre ed in ogni caso, in base ad una presunzione iuris et de iure di danno, bensì nel senso che esse debbono essere osservate solo in presenza dei presupposti contemplati dall'art. 911 citato. Ne consegue che, siccome i pozzi non sono menzionati nell'art. 891 cod. civ., essendo disciplinati in maniera del tutto autonoma dal precedente art. 889, non è necessario osservare per l'apertura dei pozzi di acqua viva una distanza dal confine pari alla misura della loro profondità, salva l'ipotesi in cui un concreto pregiudizio alle contigue prese d'acqua già esistenti nel fondo del vicino imponga una distanza maggiore di quella prevista dal menzionato art. 889. (V 3509/80, mass n 407345; (Conf 6123/78, mass n 395947; (Conf 3026/75, mass n 377119).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 891, Cod. Civ. art. 911
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)