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Sez. 2, Sentenza n. 145 del 09/01/1993 (Rv. 480200 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Per cisterne e pozzi | Distanza dal confine ex art. 889 cod. civ. - Presunzione assoluta di danno - Altre opere non menzionate espressamente dalla norma ma ad esse assimilabili - Potenzialità dannosa da accertare in concreto - Onere probatorio.
Stato
decisa il 1993-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480200-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Per cisterne e pozzi

L'art. 889 cod. civ., il quale stabilisce la distanza da osservarsi dal confine per i pozzi, le cisterne, i fossi, etc. mira a preservare il fondo vicino dai pericoli e dai pregiudizi derivanti dalla esistenza delle opere anzidette, secondo una presunzione assoluta di danno. Per ogni altra opera non espressamente menzionata, ma assimilabile a quelle indicate nella norma richiamata (nella specie: pozzetti diversi dai pozzi) la loro potenzialità dannosa, non presunta, deve essere accertata in concreto, con onere della prova a carico della parte istante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)