Sez. 2, Sentenza n. 145 del 09/01/1993 (Rv. 480200 - 01)
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Per cisterne e pozzi | Distanza dal confine ex art. 889 cod. civ. - Presunzione assoluta di danno - Altre opere non menzionate espressamente dalla norma ma ad esse assimilabili - Potenzialità dannosa da accertare in concreto - Onere probatorio.
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Per cisterne e pozzi
L'art. 889 cod. civ., il quale stabilisce la distanza da osservarsi dal confine per i pozzi, le cisterne, i fossi, etc. mira a preservare il fondo vicino dai pericoli e dai pregiudizi derivanti dalla esistenza delle opere anzidette, secondo una presunzione assoluta di danno. Per ogni altra opera non espressamente menzionata, ma assimilabile a quelle indicate nella norma richiamata (nella specie: pozzetti diversi dai pozzi) la loro potenzialità dannosa, non presunta, deve essere accertata in concreto, con onere della prova a carico della parte istante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)