Sez. L, Sentenza n. 514 del 27/01/1989 (Rv. 461625 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - PUERPERIO - PERIODI DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA DA LAVORO - COMPUTABILITÀ AI FINI DELLA PROGRESSIONE NELLA CARRIERA PER EFFETTO DELLA MERA ANZIANITÀ DI SERVIZIO - CONDIZIONI E LIMITI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - PUERPERIO - PERIODI DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA DA LAVORO - COMPUTABILITÀ AI FINI DELLA PROGRESSIONE NELLA CARRIERA PER EFFETTO DELLA MERA ANZIANITÀ DI SERVIZIO - CONDIZIONI E LIMITI - FATTISPECIE.*
La norma dell'art. 3, secondo comma, della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (sulla parità fra uomini e Donne in materia di lavoro), per la quale le assenze dal lavoro previste dagli artt. 4 e 5 della legge n. 1204 del 1971 sulla tutela delle lavoratrici madri sono considerate, ai fini della progressione in carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti, non esclude la Rilevanza negativa del mancato svolgimento, a causa delle assenze predette, di quelle specifiche attività al cui concreto Esercizio la disciplina collettiva collega l'acquisizione dei requisiti di Competenza necessari per l'attribuzione di una determinata qualifica (nella specie, aiuto-regista). (V 3485/86, mass n 446429; (V 6448/84, mass n 438029).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 5, Legge 09/12/1977 num. 903 art. 3 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)