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Sez. L, Sentenza n. 6448 del 06/12/1984 (Rv. 438029 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - LAVORATRICI MADRI - PERIODI DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO - COMPUTABILITÀ NELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO A TUTTI GLI EFFETTI - DISCIPLINA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - CARATTERE INNOVATIVO DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 903 DEL 1977 - PORTATA.*
Stato
decisa il 1984-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438029-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - LAVORATRICI MADRI - PERIODI DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO - COMPUTABILITÀ NELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO A TUTTI GLI EFFETTI - DISCIPLINA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - CARATTERE INNOVATIVO DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 903 DEL 1977 - PORTATA.*

L'art. 6 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (sulla tutela delle lavoratrici madri) - il quale stabilisce che i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli artt. 4 e 5 della stessa legge "devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alla gratifica natalizia e alle ferie" - assicura alle lavoratrici madri una tutela più ampia di quella fornita dall'art. 2110 cod. civ., rendendo computabili detti periodi a tutti gli effetti legali e contrattuali legati alla permanenza del rapporto di lavoro e, quindi, anche ai fini del passaggio alla categoria o classe superiore, ove l'acquisizione di questa sia collegata, secondo la disciplina collettiva, alla semplice durata della prestazione lavorativa. Il carattere innovativo, rispetto alla norma citata, della disposizione dell'art. 3, secondo comma, della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (sulla parità di trattamento tra uomini e Donne in materia di lavoro) - per la quale le assenze dal lavoro, nei periodi predetti, "sono considerate, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti" - consiste nel fatto che tale norma ha elevato a criterio legale generale, pur facendo salve eventuali previsioni diverse dei contratti collettivi, ciò che nell'ambito della ratio dell'art. 6 della legge 1204 del 1971 costituiva l'effetto di una eventuale specifica previsione del contratto collettivo, che, pertanto, nella nuova normativa, si è trasformato da diretta fonte costitutiva del diritto alla promozione, come era nella precedente normativa, in causa eventualmente limitativa del diritto stesso, che ora trae la sua fonte dalla legge. (Conf 5061/81, mass n 415856, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 6, Legge 09/12/1977 num. 903 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)