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Sez. L, Sentenza n. 3485 del 23/05/1986 (Rv. 446429 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - PUERPERIO - PERIODI DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO - COMPUTABILITÀ AI FINI DELLA PROGRESSIONE NELLA CARRIERA PER EFFETTO DELLA MERA ANZIANITÀ DI SERVIZIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446429-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - PUERPERIO - PERIODI DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO - COMPUTABILITÀ AI FINI DELLA PROGRESSIONE NELLA CARRIERA PER EFFETTO DELLA MERA ANZIANITÀ DI SERVIZIO - CONDIZIONI.*

L'art. 6 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (sulla tutela delle lavoratrici madri) - norma che stabilisce che i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli artt. 4 e 5 della stessa legge devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie - e l'art. 3, secondo comma, della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (sulla parità di trattamento tra uomini e Donne in materia di lavoro) - norma quest'altra che, priva sul punto di sostanziale portata innovativa rispetto a quella precedente, stabilisce che le assenze dal lavoro nei predetti periodi sono considerate, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti - rendono computabili i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli artt. 4 e 5 della citata legge n. 1204, ai fini della progressione nella carriera della lavoratrice madre, per effetto della mera anzianità di servizio, ove i contratti collettivi non richiedano a tali fini requisiti particolari e diversi dalla mera anzianità di servizio, senza che tra i detti requisiti possa essere ricompresa l'effettività delle prestazioni lavorative durante i suddetti periodi di astensione obbligatoria. (nella specie la lavoratrice madre - invocando il disposto dello art. 10 CCNL 9 luglio 1975 per i dipendenti della R.a.I., secondo cui dopo otto anni di effettivo servizio scatta un aumento automatico della retribuzione - si doleva del fatto che la società datrice di lavoro non avesse computato i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio ai fini del predetto aumento retributivo; il giudice del merito respingeva la domanda ritenendo che tali periodi non potessero considerarsi di effettivo servizio, ma la pronuncia è stata cassata dalla S.C. che ha enunciato il suddetto principio di diritto). (V 6448/84, mass n 438029; (V 5061/81, mass n 415856).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 5, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 6, Contr. Coll. 09/07/1975 num. 10, Legge 09/12/1977 num. 903 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)