Sez. 2, Sentenza n. 303 del 07/02/1968 Ud. (dep. 30/05/1968) Rv. 108017 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -RIPARAZIONE DEL DANNO - REFURTIVA RESTITUITA PER INTERVENTO DELLA POLIZIA -INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -RIPARAZIONE DEL DANNO - REFURTIVA RESTITUITA PER INTERVENTO DELLA POLIZIA -INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
Ai fini dell'applicabilita dell'attenuante di cui all'art.62 n.6 cod.pen. e necessario che la riparazione del danno, tanto nella Forma specifica della restituzione che in quella del risarcimento, sia integrale e volontaria. La detta attenuante, pertanto, non puo trovare applicazione in tema di furto nel caso in cui la refurtiva sia stata restituita per effetto esclusivo dell'intervento della polizia, senza la partecipazione del colpevole, a nulla rilevando che questi abbia in seguito risarcito gli eventuali danni residui, poiche esulerebbero pur sempre gli estremi della integralita e della volontarieta della riparazione. (V.105194, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)