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Sez. 2, Sentenza n. 1914 del 10/10/1969 Ud. (dep. 30/01/1970) Rv. 113752 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -ATTIVO RAVVEDIMENTO - FURTO - RESTITUZIONE DELLA REFURTIVA PER INTERVENTO DELLA POLIZIA - APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113752-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -ATTIVO RAVVEDIMENTO - FURTO - RESTITUZIONE DELLA REFURTIVA PER INTERVENTO DELLA POLIZIA - APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*

Per l'applicabilita dell'attenuante di cui all'art 62 n 6 cod pen, si richiede che la riparazione del danno, tanto nella Forma specifica della restituzione quanto in quella del risarcimento, sia integrale e volontaria. La detta circostanza, pertanto, non puo trovare applicazione, in tema di furto, allorche la cosa derubata sia stata restituita per effetto esclusivo dell'intervento della polizia, senza, cioe, la partecipazione del colpevole a nulla rilevando che questi abbia risarcito, successivamente, gli eventuali danni residui. (Conf 108017, anno 1968, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)