Sez. L, Sentenza n. 354 del 16/01/1984 (Rv. 432605 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - UNITÀ PRODUTTIVA - NOZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - UNITÀ PRODUTTIVA - NOZIONE.*
Costituisce unità produttiva ai sensi dell'art. 35 della legge n. 300 del 1970 non ogni Sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto della impresa, ma soltanto quella più consistente e vasta entità aziendale che, anche se articolata in organismi minori non tutti ubicati nel territorio del medesimo comune, si caratterizzi per sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in esse si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale, rimanendo così esclusa l'autonomia dei suddetti organismi minori destinati a scopi meramente strumentali e fiancheggiatori rispetto ai fini produttivi dell'impresa e risolvendosi l'identità dei medesimi in quella della più vasta e completa unità dotata di dette caratteristiche.*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)