Sez. L, Sentenza n. 4313 del 20/07/1979 (Rv. 400828 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CONSULENZE CONTRASTANTI - POTERI DI SCELTA DEL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CONSULENZE CONTRASTANTI - POTERI DI SCELTA DEL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Nel contrasto tra due consulenze tecniche d'ufficio, il giudice del merito puo scegliere quella che ritiene piu conveniente ai fini del giudizio e non e affatto tenuto ad indicare le ragioni che lo hanno indotto a scegliere l'una o l'altra, quando dal contesto dell'iter logico della decisione sia agevole desumere i motivi che la sorreggono e tali motivi siano esenti da errori logico-giuridici. (Conf 1265/77, mass n 384958).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)