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Sez. L, Sentenza n. 1265 del 02/04/1977 (Rv. 384958 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CONTRASTANTI CONSULENZE DI PRIMO E SECONDO GRADO - RISPETTIVA ADESIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CORRISPETTIVE CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384958-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CONTRASTANTI CONSULENZE DI PRIMO E SECONDO GRADO - RISPETTIVA ADESIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CORRISPETTIVE CONDIZIONI.*

Il giudice d'appello, in presenza di un rilevante contrasto tra le consulenze tecniche di primo e di secondo grado, puo ben seguire le conclusioni dell'una o dell'altra ovvero dissentire da entrambe, ma deve fornire adeguata, logica ed esauriente motivazione del convincimento raggiunto, enunciando gli elementi probatori e i criteri di valutazione degli accertamenti, nonche gli argomenti logici e giuridici che lo hanno condotto ad una diversa valutazione. In particolare, se accolga le conclusioni della consulenza di secondo grado, deve esporre adeguatamente i motivi che l'hanno indotto a ritenerle esatte e persuasive, senza, peraltro, la necessita di confutare in modo espresso e particolareggiato le diverse risultanze della consulenza di primo grado, in quanto tale confutazione sia gia contenuta nella seconda consulenza e, quindi, implicita nell'accettazione di questa. Qualora, invece, dissenta dalle conclusioni della consulenza di secondo grado e accolga quelle della prima consulenza, la quale sia stata contestata e specificamente criticata dalla parte interessata, in tal caso, egli deve non soltanto enunciare le ragioni per cui ritiene corretti e convincenti gli accertamenti e le valutazioni del primo consulente, ma deve, altresi, particolareggiatamente confutare i nuovi o diversi rilievi e le argomentazioni valutative del secondo consulente, che risultino in obbiettivo contrasto o in dissenso critico con quelli del primo, anche in relazione alle particolari critiche che all'operato e alle valutazioni di questo abbia mosso la parte interessata. (V 1257/73, mass n 363835; (V 1476/72, mass n 358129).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)