Sez. L, Sentenza n. 6023 del 13/11/1981 (Rv. 416807 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - RINNOVAZIONE - FACOLTATIVITÀ - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - RINNOVAZIONE - FACOLTATIVITÀ - LIMITI.*
Nelle cause in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, il giudice di appello, se non è tenuto a disporre obbligatoriamente la rinnovazione della consulenza tecnica in secondo grado, ed è anche libero di seguire le conclusioni del consulente tecnico di primo grado o di dissentirne, tuttavia deve dare, in ogni caso, una motivazione adeguata del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame, con l'indicazione dei criteri logici e giuridici posti a base della decisione. (V 271/80, mass n 403658; (V 4506/79, mass n 401011; (V 4317/79, mass n 400830; (V 4313/79, mass n 400828; (V 3871/79, mass n 400334).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 445, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)