Sez. L, Sentenza n. 4738 del 01/09/1982 (Rv. 422695 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. NEL TESTO VIGENTE PRIMA DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. NEL TESTO VIGENTE PRIMA DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970.*
L'art. 2103 cod. civ., nel testo previgente rispetto alla modificazione dispostane con l'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300, non sanciva l'Obbligo del datore di lavoro di riconoscere e conservare al dipendente, adibito a mansioni superiori a quelle per le quali era stato assunto o che aveva raggiunto nel corso del rapporto di lavoro la qualifica o le mansioni superiori, bensì attribuiva al lavoratore il diritto al trattamento economico corrispondente all'attività di fatto espletata, se più vantaggioso, e, una volta disposto il ridimensionamento delle mansioni senza il riconoscimento formale della qualifica superiore, il lavoratore restituito alle mansioni originarie poteva soltanto recedere dal contratto chiedendo la liquidazione delle sue spettanze. (Conf 873/82, mass n 418717; (Conf 2021/81, mass n 412741).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)