Sez. L, Sentenza n. 873 del 12/02/1982 (Rv. 418717 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. NEL TESTO ANTERIORE ALLA LEGGE N. 300 DEL 1970.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. NEL TESTO ANTERIORE ALLA LEGGE N. 300 DEL 1970.*
L'art. 2103 cod. civ., nel testo originario, non sanciva affatto l'Obbligo del datore di lavoro di riconoscere o conservare al dipendente adibito a mansioni superiori a quelle per le quali era stato assunto, o che aveva raggiunto nel corso del rapporto di lavoro, la qualifica e le mansioni superiori, bensì attribuiva al lavoratore il diritto al trattamento economico corrispondente alla attività di fatto esercitata, se a lui più vantaggioso; una volta disposto il ridimensionamento delle mansioni senza il riconoscimento formale della qualifica superiore, il lavoratore destinato alle mansioni originarie poteva soltanto recedere dal contratto, chiedendo la liquidazione delle sue spettanze. (Conf 2021/81, mass n 412741; (Conf 1657/77, mass n 385370).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)