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Sez. 2, Sentenza n. 3412 del 24/05/1980 (Rv. 407241 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - CONDIZIONE - PAGAMENTO INTEGRALE DEL PREZZO - PAGAMENTO PARZIALE - INIDONEITA - INADEMPIMENTO DEL PROMITTENTE VENDITORE IN ORDINE A PRESTAZIONI DA ESEGUIRE PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407241-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - CONDIZIONE - PAGAMENTO INTEGRALE DEL PREZZO - PAGAMENTO PARZIALE - INIDONEITA - INADEMPIMENTO DEL PROMITTENTE VENDITORE IN ORDINE A PRESTAZIONI DA ESEGUIRE PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

In tema di esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto, l'attore non puo ottenere il trasferimento dell'immobile che gli era stato promesso in vendita senza aver puntualmente pagato l'intero prezzo (o senza averne fatto offerta nei modi di legge). Ne un suo adempimento parziale puo essere giustificato con lo inadempimento da parte del promittente venditore di obblighi relativi a prestazioni che dovevano essere effettuate prima della stipula del contratto definitivo. (nella specie la sentenza impugnata aveva disposto il trasferimento dell'immobile promesso in vendita, nonostante il pagamento soltanto parziale del prezzo pattuito, in base alla considerazione che il promittente venditore non aveva ancora provveduto, da parte sua, a liberare l'immobile dalle ipoteche che lo gravavano, e che si era impegnato a far cancellare prima della stipulazione del contratto definitivo. La SC nel cassare questa sentenza ha enunciato il su precisato principio di diritto).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)