Sez. 5, Sentenza n. 16032 del 29/07/2015 (Rv. 636342 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE | Violazione del diritto comunitario da parte di decisione giurisdizionale - Impugnabilità della medesima malgrado il passaggio in giudicato - Eccezionale possibilità - Condizioni.
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE
Il diritto comunitario, così come costantemente interpretato anche dalla Corte di Giustizia (sentenze del 3 settembre 2009 in C-2/08 e del 16 marzo 2006 in C-234/04), non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l'autorità di cosa giudicata, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione tardivo nonostante la proposizione di un motivo avente ad oggetto la compatibilità della decisione impugnata con la disciplina comunitaria, salva l'ipotesi assolutamente eccezionale di discriminazione tra situazioni di diritto comunitario e situazioni di diritto interno ovvero di pratica impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento comunitario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)